INDICE
- Definizione di Whistleblowing e scopo del documento
- Soggetti segnalanti
- Ambito delle segnalazioni
- Contenuto delle segnalazioni
- Canali di segnalazione.
- Tutela della riservatezza
- Segnalazioni anonime
- Misure di protezione
- Limitazioni di responsabilità
- Trattamento dei dati
- Riepilogo canali di segnalazione
°°°
- Definizione di Whistleblowing e scopo del documento
_ La presente procedura si applica a AGESTE soc. coop. a r.l con sede legale in via Due Abeti 14-16, 41222 Ferrara (FE) con lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla cooperativa.
Con il termine Whistleblowing s’intende la segnalazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (cd. “Whistleblower”), di un illecito o di un’irregolarità (o presunte tali) commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone o venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
Scopo dell’informativa è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto del Whistleblowing, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire ed, in particolare, i timori di ritorsioni o discriminazioni nei confronti di colui che segnala il fatto.
In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente istruzione è quello di fornire al Whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che il nostro ordinamento offre alla persona che manifesta tale senso civico.
_ La presente procedura è stata predisposta in conformità alla normativa locale e alle linee guida che trovano applicazione nell’ordinamento italiano in materia di whistleblowing e, in particolare: al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24; al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, modificato dal decreto sopra citato; alle linee guida dell’ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. A tali disposizioni si rinvia integralmente.
- Soggetti segnalanti
_ Sono soggetti legittimati alla segnalazione tutti i lavoratori, indipendentemente da quale sia l’inquadramento giuridico e contrattuale, che forniscono la propria prestazione o beni o servizi presso AGESTE, così da ricomprendervi anche i lavoratori autonomi, i collaboratori, ditte in appalto, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, nonché gli azionisti/soci dell’entità giuridica e le persone che rivestono al suo interno funzioni di amministrazione, gestione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
_ Si precisa che la normativa è applicabile anche:
. alle persone segnalanti qualora segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
. alle persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato (es. informazioni riguardanti una violazione acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi delle trattative precontrattuali).
- Ambito delle segnalazioni
_ In generale, le segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della cooperativa.
Le segnalazioni possono riguardare condotte illecite, o presunte tali, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nei seguenti ambiti:
. violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
. violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell’Unione nei settori sopra richiamati;
. violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione. Tali illeciti e condotte non devono rientrare nelle categorie delle violazioni delle disposizioni nazionali ed europee e nelle violazioni delle disposizioni europee.
_ Sono escluse dall’applicazione della normativa in esame: ▪ le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; ▪ le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto; ▪ le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
- Contenuto delle segnalazioni
_ Le segnalazioni devono contenere i seguenti elementi:
- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito di AGESTE o del tipo di rapporto che intercorre con la cooperativa;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; - d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
f) eventuali documenti, anche da allegare, che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
_ Il segnalante potrà indicare se si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità beneficiando delle tutele previste dal D.Lgs.24/2023 nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, o se intende procedere con una segnalazione ordinaria, non beneficiando, pertanto, di tali cautele.
- Canali di segnalazione
_ AGESTE ha attivato, informate le rappresentanze e le organizzazioni sindacali, canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
A tal fine, AGESTE ha istituito un canale di segnalazione che prevede (in via alternativa):
< forma scritta : la trasmissione di una raccomandata a/r, da predisporre in doppia busta chiusa, con la dicitura “Riservata”, tramite la compilazione dell’allegato modello (con ulteriori eventuali allegati) da inviare a : avv. Anna Cafagna – Via Guelfa n.9 40138 Bologna
< forma scritta: la trasmissione di una pec con la dicitura “Riservata”, tramite la compilazione dell’allegato modello all’indirizzo : anna.cafagna@ordineavvocatibopec.it (contenuto testo o file audio registrato, con ulteriori eventuali allegati)
< forma orale: un incontro fissato (contattando il numero 339.1891035 per concordare appuntamento o fissare incontro tramite piattaforma) entro il termine di 15 gg lavorativi. In questo caso, previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata a cura del gestore mediante verbale (il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione: verrà in ogni caso rilasciata copia del verbale al segnalante).
L’incontro potrà essere svolto anche da remoto, mediante l’impiego di piattaforme abilitate: anche in questo caso, verrà redatto apposito verbale.
_ Se per la segnalazione si utilizza un file audio registrato, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
_ È garantita la assoluta riservatezza del segnalante e dei contenuti trasmessi.
Ai fini di una maggior tutela della riservatezza del segnalante, si raccomanda di utilizzare, per le segnalazioni, dispositivi fissi o mobili non aziendali o comunque non connessi alla rete aziendale.
_ La gestione dei canali di segnalazione è affidata a soggetti autonomi e specificamente formati e formalmente nominati da AGESTE.
Il gestore è tenuto a:
– rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- esaminare la procedibilità, per valutare se la segnalazione rivesta i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla predetta normativa;
- esaminare l’ammissibilità, per valutare che risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- informare il segnalante nell’eventualità che la segnalazione non rientri in uno degli ambiti di cui alla normativa e richiedere a quest’ultimo se intende procedere ugualmente sapendo che non potrà godere delle protezioni offerte dal D.Lgs.24/2023, archiviando la segnalazione in caso di diniego o mancata risposta entro 7 giorni lavorativi;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni; in caso di mancata risposta entro 7 giorni lavorativi, la segnalazione potrà essere archiviata mancando i presupposti per la sua ammissibilità;
– fornire seguito alle segnalazioni ricevute, tramite la fase di istruttoria ed accertamento, coinvolgendo all’occorrenza e secondo gli ambiti le funzioni aziendali competenti, anch’esse nominate da AGESTE e adeguatamente formate e comunque non coinvolte nella segnalazione in esame al fine di evitare conflitti d’interesse; in base al criterio di minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, il coinvolgimento dei co-gestori avverrà omettendo ogni tipologia di dato che possa consentire l’identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta; - fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; il riscontro può essere definitivo se l’istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull’avanzamento dell’istruttoria, ancora non ultimata. In questo caso verrà comunicato alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell’istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).
_ Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il gestore può chiedere elementi integrativi al segnalante.
_ Le interlocuzioni tra gestore e segnalante saranno possibili soltanto se quest’ultimo lascerà un proprio recapito (anche telefonico). Ogni altro messaggio successivo alla prima segnalazione inserito dal segnalante è parimenti protetto e secretato.
_ Nel caso in cui, per errore, la segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dal gestore attraverso i canali dedicati, la segnalazione è trasmessa entro 7 giorni lavorativi dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Nel caso in cui la segnalazione abbia per oggetto il gestore, per evitare conflitti di interessi il segnalante potrà chiedere un incontro diretto con il l.r. della cooperativa (contattando il numero 0532-773510), che è vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza e di tutela della segnalazione descritti per il gestore. Utilizzando il canale alternativo di segnalazione, il gestore non viene a conoscenza né dell’effettuazione della segnalazione, né dei fatti ad oggetto della stessa. Pertanto, in tal caso, il destinatario rimarrà di fatto escluso dalla gestione della segnalazione.
_ Si precisa che il servizio di gestione potrebbe non essere funzionante nei periodi di chiusura cioè: dal 20.12 al 06.01 di ogni anno oltre che nel mese di agosto di ogni anno.
In detti periodi, pur essendo possibile la presa in carico della segnalazione, non si garantisce il riscontro dell’avviso di ricevimento entro 7 giorni dall’invio della segnalazione.
_ Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Tutela della riservatezza
_ L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate dal gestore, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ed alla tutela della riservatezza.
_ Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.c. (tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.).
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (dopo, l’identità del segnalante potrà essere disvelata dall’Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso).
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa (nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante).
_ Il divieto di rivelare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.
_ È dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- Segnalazioni anonime
_ Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza “ordinari”, ovvero prive delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.
_ In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
Se dunque AGESTE riceve la segnalazione anonima attraverso i canali indicati è, quindi, tenuta a registrare le segnalazioni e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anonima.
- Misure di protezione
_ Le misure di protezione previste si applicano ai segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:
- al momento della segnalazione, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito della normativa richiamata.
_ Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (se trattasi di lavoratori) o è richiesto un risarcimento del danno (in altri casi).
_ Le misure di protezione prevedono:
– il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
– sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate
Oltre che ai segnalanti, le misure di protezione si applicano anche:
– ai facilitatori, che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
– alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
– ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno un rapporto abituale e corrente;
– agli enti di proprietà del segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
_ La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
– quando il rapporto giuridico non è ancora instaurato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
– durante il periodo di prova;
– successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
_ Sono riconducibili a forme di ritorsione le seguenti condotte:
– il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
– la retrocessione di grado o la mancata promozione;
– la variazione di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
– la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
– le note negative o le referenze negative;
– l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
– la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
– la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
– la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima e comprovata aspettativa a detta conversione;
– il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
– i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
– l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
– la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, che non sia altrimenti comprovata;
– l’annullamento di una licenza o di un permesso;
– la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Talune fattispecie considerate come “ritorsione” sono in ogni caso elencate all’art. 17 c.4, del Decreto a cui è fatto rinvio.
_ Gli atti assunti in violazione delle misure di protezioni sono nulli e/o inefficaci. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro o a conseguire l’indennità prevista ex lege.
Gli enti e le persone possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
Chi ha subito una ritorsione non deve trasmettere la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D.Lgs. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.
- Limitazioni di responsabilità
_ Le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare se si verificano entrambe le seguenti condizioni: al momento della rivelazione o diffusione avevano fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione non in base a semplici illazioni, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici); la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023.
_ Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.
_ Ai sensi del Decreto richiamato, è soggetto a sanzioni pecuniarie da parte dell’ANAC, colui che si renda responsabile di una delle seguenti condotte: – compimento di ritorsioni in relazione a Segnalazioni; – ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della segnalazione; – violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla procedura e dal Decreto; – mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto; – mancata adozione di una procedura per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto; – mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
_ È, inoltre, prevista l’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
_ Le violazioni poste in essere da lavoratori subordinati sono sanzionate, ad opera degli organi delegati, con i provvedimenti disciplinari della sospensione dal servizio o del licenziamento, da applicare in proporzione alla gravità della violazione e comunque nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.
Le violazioni poste in essere da soggetti diversi dai lavoratori subordinati sono valutate dagli organi delegati, che stabiliscono i provvedimenti da adottare o le azioni da intraprendere, in considerazione delle violazioni, nel rispetto delle disposizioni applicabili in base alla legge.
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità in sede disciplinare, civile e penale di chi effettua la segnalazione, nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 c.c..
_ Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113 c.4 c.c..
- Trattamento dei dati
_ Il trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal Decreto richiamato, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
_ Con riferimento all’esercizio dei diritti e delle libertà dell’interessato, nel caso in cui lo stesso sia la persona coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante (v. articolo 2-undecies Codice Privacy e articolo 23 GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.
L’esercizio dei diritti da parte della persona coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un’analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l’esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.
_ Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, avendo particolare cura di garantire la riservatezza del segnalante e degli altri dati e contenuti raccolti.
_ I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.
- Riepilogo canali di segnalazione
_ Ai sensi dell’art. 5, c.1 lett. e) del Decreto, AGESTE mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
Tali informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la Società tale da farle rientrare nel perimetro dei soggetti segnalanti.
È fatto obbligo, inoltre, di pubblicare le informazioni anche in una sezione dedicata del sito web della Società.
_ Forma scritta:
< raccomandata a/r in doppia busta in doppia busta chiusa, con la dicitura “Riservata”, tramite la compilazione dell’allegato modello (con ulteriori eventuali allegati) da inviare a : avv. Anna Cafagna – Via Guelfa n.9 40138 Bologna
< pec con la dicitura “Riservata”, tramite la compilazione dell’allegato modello, da inviare a all’indirizzo anna.cafagna@ordineavvocatibopec.it (contenuto testo o file audio registrato, con ulteriori eventuali allegati)
_ Forma orale:
< incontro fissato contattando il numero 339.1891035 (per concordare appuntamento o fissare incontro tramite piattaforma) entro il termine di 15 gg lavorativi.
_ Per segnalazioni che hanno ad oggetto il gestore:
< incontro fissato con il l.r. di AGESTE contattando il numero 0532-773510 (per concordare appuntamento o fissare incontro tramite piattaforma) entro il termine di 15 gg lavorativi.
_ Le informazioni sulla procedura, presenti sul sito internet della cooperativa, sono richiamate anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.
Per ogni altra informazione, è possibile consultare il D.lgs.24/2003.
La formazione in materia di whistleblowing è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.
°°°
Ultimo aggiornamento 28.10.24